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Libro Secondo - Dei Delitti in Particolare - Titolo V Dei Delitti Contro l'Ordine Pubblico
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Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155

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Cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza 31 ottobre 2008, n. 40684.

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. (2)

(1) Le parole: “600, 601 e 602” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 della L. 11 agosto 2003, n 228

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Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 3 novembre 2009, n. 42306.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (2)
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (3)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (4) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (5) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Le parole: “da cinque a dieci anni” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(3) Le parole: “da sette a dodici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(4) La parole: “quattro” e “dieci” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(5) Le parole: “cinque” e “quindici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(6) Le parole: “ alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50
(7) Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

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Cfr. Tribunale di Palermo, sentenza 7 agosto 2007, n. 762, Cassazione penale, sez. II, sentenza 23 aprile 2008, n. 16802, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11 luglio 2008, n. 28962 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 25 febbraio 2010, n. 7651.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (3) continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(1) Le originarie parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438
(2) Le parole: “fino a due anni” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
(3) Le originarie parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. (…) (1)

(1) Il secondo e terzo comma che recitavano. “La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.” sono stati abrogati dall’art. 6 della L. 18 marzo 2008, n. 48

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.